Art. 2.
(Finalità)

      1. La presente legge fissa i princìpi che sovrintendono l'azione pubblica nel settore dello spettacolo dal vivo secondo criteri di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza,

 

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prossimità ed efficacia, e disciplina forme di intesa e di coordinamento istituzionale per assicurare la diffusa presenza e la fruizione di un servizio di utilità sociale.
      2. La Repubblica riserva altresì un impegno particolare alla tutela del patrimonio culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche, alla educazione, alla formazione professionale, alla tutela del lavoro e alla divulgazione dello spettacolo dal vivo quale valore sociale e formativo della collettività.
      3. La Repubblica si adopera affinché siano garantite condizioni tariffarie ridotte o gratuite per l'accesso delle categorie a basso reddito, degli studenti e degli anziani alle manifestazioni culturali organizzate da soggetti beneficiari di contributi pubblici.